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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 17
Informazioni e attività ispettive
1. I titolari di permessi e concessioni sono tenuti a trasmettere dati e informazioni relativi ai titoli minerari loro assentiti, attenendosi alle istruzioni a tal fine impartite dall'Amministrazione regionale.
2. Il personale regionale appositamente incaricato ha facoltà di accedere agli impianti di ricerca o coltivazione e alle loro pertinenze, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi connessi ai permessi e concessioni.

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