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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 20
Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia al permesso di ricerca e alla concessione va comunicata per iscritto alla Giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato del bene e dei luoghi.
3. La Giunta regionale deve prescrivere le cautele e le misure necessarie alla conservazione del bene. In caso di inosservanza di tali prescrizioni deve essere ordinata l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.
4. Nelle ipotesi di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, le opere già costituenti pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

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