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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 4
Salvaguardia ambientale
1. La Regione tutela l'assetto igienico ed ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e termali.
2. Qualora particolari e contingenti necessità concernenti l'assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo lo impongano, dette attività possono essere sospese per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della Giunta regionale.

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