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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 6
Rilascio del permesso
1. La Giunta regionale, verificati i requisiti di cui all'art. 5, rilascia il permesso, approvando il progetto di ricerca, anche con le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove necessario, al riguardo particolari cautele e condizioni cui sottoporre l'attività di ricerca.
2. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti al progetto di ricerca, deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione alla Giunta regionale, che provvede entro 90 giorni dall'istanza. Qualora entro tale termine la Giunta non abbia provveduto, l'istanza si ritiene accolta.
3. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa area, il permesso è rilasciato sulla base delle valutazioni dei progetti presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto di ricerca proposto.
4. Il permesso ha durata non superiore a tre anni. Esso può essere rinnovato per altri tre anni, con le procedure previste dal presente articolo.

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