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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 8
Rilascio della concessione
1. L'atto di concessione dovrà specificare i seguenti obblighi del concessionario:
a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi possono sub - concedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della Giunta regionale;
b) rispetto delle prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla Giunta per ogni singola concessione anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento;
c) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta.
2. La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca o alla Società nella quale il titolare del permesso abbia una partecipazione non inferiore al 15 per cento, la cui domanda sia presentata non oltre tre mesi dalla data di scadenza del permesso stesso. Al titolare del permesso di ricerca che, avendola regolarmente richiesta, non abbia ottenuto la concessione per inadeguatezza del programma di utilizzazione o per difetto dei requisiti tecnici ed economici, sono dovuti, qualora la concessione sia assegnata ad un diverso soggetto, un premio commisurato all'importanza della risorsa idrica, nonchè un' indennità relativa alle opere utilizzabili.
3. L'importo del premio e della indennità è stabilito in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente della Regione e da due rappresentanti delle parti.
4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma, in caso di concorso di più istanze relative alla stessa risorsa idrica, la concessione è rilasciata sulla base della valutazione dei programmi presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del programma.
5. La concessione è rinnovabile. Il rinnovo è deliberato alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7.
6. Il concessionario che abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti nell'atto di concessione, su domanda, alla scadenza, ha diritto al rinnovo della concessione stessa; il diniego al rinnovo della concessione deve essere adeguatamente motivato.
7. Il titolare della concessione non rinnovata ha diritto di ricevere dal nuovo titolare un' indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili.
8. L'importo dell'indennità è determinato in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni del precedente terzo comma.

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