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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Titolo II
RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 4
Salvaguardia ambientale
1. La Regione tutela l'assetto igienico ed ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e termali.
2. Qualora particolari e contingenti necessità concernenti l'assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo lo impongano, dette attività possono essere sospese per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
Permessi di ricerca
1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso.
2. La domanda di permesso è rivolta alla Giunta regionale ed è corredata:
a) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione; la mappa della superficie interessata dalla ricerca; la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale; uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati;
b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.
Art. 6
Rilascio del permesso
1. La Giunta regionale, verificati i requisiti di cui all'art. 5, rilascia il permesso, approvando il progetto di ricerca, anche con le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove necessario, al riguardo particolari cautele e condizioni cui sottoporre l'attività di ricerca.
2. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti al progetto di ricerca, deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione alla Giunta regionale, che provvede entro 90 giorni dall'istanza. Qualora entro tale termine la Giunta non abbia provveduto, l'istanza si ritiene accolta.
3. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa area, il permesso è rilasciato sulla base delle valutazioni dei progetti presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto di ricerca proposto.
4. Il permesso ha durata non superiore a tre anni. Esso può essere rinnovato per altri tre anni, con le procedure previste dal presente articolo.
Art. 7
Concessione di coltivazione
1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere la relativa concessione.
2. La domanda è rivolta alla Giunta regionale, ed è corredata:
a) dalla documentazione relativa al possesso da parte del titolare dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
b) dal progetto di coltivazione, a cui deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo.
3. La Giunta regionale, verificati i requisiti tecnici ed economici, rilascia la concessione, approvando il progetto di coltivazione e la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica, anche con le modifiche necessarie ai fini della migliore utilizzazione della risorsa idrotermale nonchè della salvaguardia ambientale, sentiti, per il rispettivo territorio, le Province, o il Comitato circondariale di Rimini, ovvero le Assemblee dei Comuni di Imola e di Cesena ed i Comuni interessati. I pareri previsti dal presente comma sono resi nel termine di 30 giorni dalla richiesta, scaduto il quale essi si intendono favorevoli.
4. Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del certificato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6, lett. t) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
5. La concessione è rilasciata, di norma, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'eventuale diniego della concessione deve essere adeguatamente motivato in relazione a preminenti interessi pubblici di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.
7. Le variazioni al progetto di coltivazione approvato debbono essere autorizzate dalla Giunta regionale con le modalità di cui al terzo comma. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta di variante senza che la Giunta vi abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.
8. La durata della concessione è stabilita nell'atto stesso, in relazione all'importanza degli impianti e degli investimenti programmati e non può comunque superare gli anni 30.
Art. 8
Rilascio della concessione
1. L'atto di concessione dovrà specificare i seguenti obblighi del concessionario:
a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi possono sub - concedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della Giunta regionale;
b) rispetto delle prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla Giunta per ogni singola concessione anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento;
c) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta.
2. La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca o alla Società nella quale il titolare del permesso abbia una partecipazione non inferiore al 15 per cento, la cui domanda sia presentata non oltre tre mesi dalla data di scadenza del permesso stesso. Al titolare del permesso di ricerca che, avendola regolarmente richiesta, non abbia ottenuto la concessione per inadeguatezza del programma di utilizzazione o per difetto dei requisiti tecnici ed economici, sono dovuti, qualora la concessione sia assegnata ad un diverso soggetto, un premio commisurato all'importanza della risorsa idrica, nonchè un' indennità relativa alle opere utilizzabili.
3. L'importo del premio e della indennità è stabilito in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente della Regione e da due rappresentanti delle parti.
4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma, in caso di concorso di più istanze relative alla stessa risorsa idrica, la concessione è rilasciata sulla base della valutazione dei programmi presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del programma.
5. La concessione è rinnovabile. Il rinnovo è deliberato alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7.
6. Il concessionario che abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti nell'atto di concessione, su domanda, alla scadenza, ha diritto al rinnovo della concessione stessa; il diniego al rinnovo della concessione deve essere adeguatamente motivato.
7. Il titolare della concessione non rinnovata ha diritto di ricevere dal nuovo titolare un' indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili.
8. L'importo dell'indennità è determinato in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni del precedente terzo comma.
Art. 9
Contratti di somministrazione
1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario dovrà in particolare:
a) adottare o conformare i contratti di somministrazione delle acque a schemi - tipo deliberati dalla Giunta regionale, nei quali saranno tra l'altro stabiliti i prezzi massimi di cessione dell'acqua minerale determinati in contraddittorio con le Associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi. Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede alla periodica revisione dei prezzi;
b) praticare, in ogni caso, prezzi uniformi in tutti i contratti di cessione.
Art. 10
Unicità di bacino
1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, la Giunta regionale può, con deliberazione motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un' unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti.
2. La mancata adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione.
Art. 11
Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso
1. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta alla Giunta regionale un' integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 5.
3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta alla Giunta regionale una integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.
4. Il titolare della concessione è tenuto ad installare gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell'acqua estratta previsti alla lettera c) del primo comma dell'art. 8, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed adeguare i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni delle lettere a) e b) dell'art. 9.
5. Il provvedimento con il quale la Giunta dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni può apportare al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.
6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.
Art. 12
Pertinenze e impianti. Ipoteche
1. I giacimenti di acque minerali e termali e le relative pertinenze, sono soggetti al regime giuridico degli immobili.
2. Costituiscono pertinenza tutte le opere e gli impianti fissi, interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione: i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonchè le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango.
3. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 13
Pubblica utilità
1. Entro l'area estrattiva individuata dall'atto di concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il trasporto, il deposito e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasporto dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
2. Fuori dell'area estrattiva, le opere di cui al primo comma sono dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta regionale su istanza del titolare della concessione.
Art. 14
Cessioni e trasferimenti
1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca e della concessione deve essere, a pena di nullità, preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.
2. In caso di morte del concessionario, il titolo allo sfruttamento dei giacimenti è trasferito all'erede che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione.
3. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, senza che l'erede abbia provveduto, la concessione si intende rinunciata.
Art. 15
Continuità dell'attività estrattiva
1. Il concessionario deve esercitare l'attività di coltivazione in modo continuativo.
2. La Giunta regionale, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza per il tramite dell'Assessore delegato la sospensione totale o parziale dell'attività. Decorso il termine inutilmente, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Non costituisce sospensione della coltivazione mineraria la interruzione stagionale dell'attività idrotermale.
4. Durante i periodi di sospensione, come anche durante la interruzione stagionale dell'attività, il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione degli impianti e delle relative pertinenze.
5. La sospensione dell'attività dovuta a causa di forza maggiore non costituisce causa di decadenza.
Art. 16
Diritti proporzionali
1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Lire 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a Lire 100.000.
2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Lire 20.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area della concessione con un minimo comunque non inferiore a Lire 1.500.000.
3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.
4. La misura dei suddetti diritti proporzionali è aggiornata ogni triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre 1988.
Art. 17
Informazioni e attività ispettive
1. I titolari di permessi e concessioni sono tenuti a trasmettere dati e informazioni relativi ai titoli minerari loro assentiti, attenendosi alle istruzioni a tal fine impartite dall'Amministrazione regionale.
2. Il personale regionale appositamente incaricato ha facoltà di accedere agli impianti di ricerca o coltivazione e alle loro pertinenze, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi connessi ai permessi e concessioni.
Art. 18
Cessione del permesso di ricerca e della concessione
1. I permessi di ricerca e le concessioni previsti dalla presente legge cessano per:
a) scadenza del termine
b) rinuncia
c) decadenza
d) revoca.
Art. 19
Scadenza del termine
1. Alla scadenza della concessione, ove non sia rinnovata, il titolare della stessa deve consegnare alla Regione i beni oggetto del provvedimento e le pertinenze relative. La Giunta regionale autorizza la rimozione, da parte del concessionario, di quanto, pur destinato alla coltivazione, possa essere separato senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.
2. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso. Questi, almeno un mese prima della scadenza, è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti del giorno in cui si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione del bene e delle pertinenze.
Art. 20
Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia al permesso di ricerca e alla concessione va comunicata per iscritto alla Giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato del bene e dei luoghi.
3. La Giunta regionale deve prescrivere le cautele e le misure necessarie alla conservazione del bene. In caso di inosservanza di tali prescrizioni deve essere ordinata l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.
4. Nelle ipotesi di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, le opere già costituenti pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.
Art. 21
Decadenza
1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dalla Giunta regionale quando:
a) i lavori non siano stati iniziati entro il termine stabilito o siano rimasti sospesi, senza giustificato motivo, per più di tre mesi;
b) il ricercatore non abbia adempiuto agli obblighi contenuti nel relativo provvedimento di rilascio o di conferma, di cui al precedente articolo 11, compresi quelli relativi al pagamento del canone annuo ed alle disposizioni stabilite per il trasferimento per atto tra vivi, o sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori;
c) sia stato fatto commercio delle acque captate;
d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico - economica.
2. La decadenza della concessione è pronunciata dalla Giunta regionale quando:
a) il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione o con il provvedimento di conferma di cui al precedente articolo 11;
b) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica del concessionario;
c) siano stati revocati i provvedimenti di riconoscimento di cui alla lett. t) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
d) la attività di coltivazione non sia stata esercitata in modo continuativo, salvi i casi di sospensione di cui al precedente art. 15.
3. La decadenza del permesso e della concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi, all'interessato il quale ha venti giorni di tempo dalla loro notifica per presentare le proprie controdeduzioni. In nessun caso il titolare del permesso o della concessione dichiarati decaduti può vantare diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.
Art. 22
Revoca
1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere revocati, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, soltanto per preminenti motivi di interesse pubblico, connessi ad esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.
2. In caso di revoca al titolare di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione è dovuto un equo indennizzo che terrà conto degli investimenti sostenuti, dell'ammortamento già intervenuto e del periodo di concessione revocato e non goduto.
3. La misura dell'indennizzo è determinata dalla Giunta regionale, di norma contestualmente alla deliberazione di revoca.
4. In caso di controversia in merito all'indennizzo, decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ricade il permesso o la concessione, e da due rappresentanti delle parti.
Art. 23
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità da quanto in esso previsto, chiunque produca dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a) dei secondi commi degli artt. 5 e 7, ometta o ritardi l' installazione, per un periodo superiore a trenta giorni, o manometta la strumentazione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire un milione a Lire dieci milioni.
2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali senza concessione o in difformità da quanto in essa stabilito, chiunque utilizzi acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico - speciali senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire due milioni a Lire venti milioni.
3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art 17, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire trecentomila a Lire tre milioni.
4. Ogni altra trasgressione delle disposizioni della presente legge o degli obblighi relativi ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione o alle autorizzazioni all'uso è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquecentomila a Lire cinque milioni.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o di coltivazione. Ove a ciò non ottemperi, provvede l'Amministrazione addossando le spese all'inadempiente.
6. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale.
Art. 24
Procedure
1. Le infrazioni alla presente legge ed alle norme statali che disciplinano la materia da essa regolata sono accertate ed irrogate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
2. I provvedimenti di decadenza di cui all'art. 21 sono irrogati in via autonoma rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23.
3. Fermo il disposto dell'art. 6 della LR 28 aprile 1984, n. 21, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui alla presente legge provvedono altresì i funzionari regionali all'uopo incaricati.
4. Gli stessi funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, provvedono all'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione di coltivazione, nonchè su quelle che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica: 9 aprile 1959, n. 28; 24 aprile 1955, n 547; 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 25
Rinvio alle disposizioni statali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo restano in vigore le disposizioni di legge statale concernenti la ricerca e la coltivazione delle miniere.

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