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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO (3)

Art. 6
Rilascio del permesso
1. La Giunta regionale, verificati i requisiti di cui all'art. 5, rilascia il permesso, approvando il progetto di ricerca, anche con le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove necessario, al riguardo particolari cautele e condizioni cui sottoporre l'attività di ricerca.
2. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti al progetto di ricerca, deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione alla Giunta regionale, che provvede entro 90 giorni dall'istanza. Qualora entro tale termine la Giunta non abbia provveduto, l'istanza si ritiene accolta.
3. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa area, il permesso è rilasciato sulla base delle valutazioni dei progetti presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto di ricerca proposto.
4. Il permesso ha durata non superiore a tre anni. Esso può essere rinnovato per altri tre anni, con le procedure previste dal presente articolo.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Consulta di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

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