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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO (3)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con la presente legge disciplina:
a) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro-termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obiettivi promozionali definiti dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 38 sul potenziamento dell'offerta turistica, dalla L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sull'organizzazione turistica e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e seguenti della Sito esternoL.R. 12 dicembre 1985, n. 29 concernente le procedure di programmazione e di finanziamento.
2. Il piano territoriale regionale e i relativi piani stralcio, i piani di coordinamento infraregionali di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 determinano le scelte e gli indirizzi per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.
3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività termali.
Art. 3
Consulta regionale per il termalismo (6)
1. È istituita la Consulta regionale per il termalismo.
2. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato che la presiede;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di sanità e igiene, di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;
c) i Sindaci dei Comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un loro delegato;
d) sei membri nominati dal Presidente della Regione, di cui tre scelti tra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;
e) tre esperti in materia di termalismo eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
f) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente rappresentative;
g) tre esperti indicati dalle Associazioni ambientaliste dell'Emilia-Romagna.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletta. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse modalità i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o per altra causa cessino dalle loro funzioni.
4. La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie interessati, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all'art. 1. Di norma vengono sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idro-termale.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Consulta di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

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