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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO (3)

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI
Espandere area tit3 Titolo III NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO
Espandere area tit4 Titolo IV - PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ E DEL TURISMO TERMALE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con la presente legge disciplina:
a) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro-termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obiettivi promozionali definiti dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 38 sul potenziamento dell'offerta turistica, dalla L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sull'organizzazione turistica e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e seguenti della Sito esternoL.R. 12 dicembre 1985, n. 29 concernente le procedure di programmazione e di finanziamento.
2. Il piano territoriale regionale e i relativi piani stralcio, i piani di coordinamento infraregionali di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 determinano le scelte e gli indirizzi per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.
3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività termali.
Consulta regionale per il termalismo
abrogato
Titolo II
RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 4
Salvaguardia ambientale
1. La Regione tutela l'assetto igienico ed ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e termali.
2. Qualora particolari e contingenti necessità concernenti l'assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo lo impongano, dette attività possono essere sospese per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
Permessi di ricerca
1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso.
2. La domanda di permesso è rivolta alla Giunta regionale ed è corredata:
a) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione;la mappa della superficie interessata dalla ricerca;la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale; uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati;
b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.
Art. 6
Rilascio del permesso
1. La Giunta regionale, verificati i requisiti di cui all'art. 5, rilascia il permesso, approvando il progetto di ricerca, anche con le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove necessario, al riguardo particolari cautele e condizioni cui sottoporre l'attività di ricerca.
2. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti al progetto di ricerca, deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione alla Giunta regionale, che provvede entro 90 giorni dall'istanza. Qualora entro tale termine la Giunta non abbia provveduto, l'istanza si ritiene accolta.
3. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa area, il permesso è rilasciato sulla base delle valutazioni dei progetti presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto di ricerca proposto.
4. Il permesso ha durata non superiore a tre anni. Esso può essere rinnovato per altri tre anni, con le procedure previste dal presente articolo.
Art. 7
Concessione di coltivazione
1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere la relativa concessione.
2. La domanda è rivolta alla Giunta regionale, ed è corredata:
a) dalla documentazione relativa al possesso da parte del titolare dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
b) dal progetto di coltivazione, a cui deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo.
3. La Giunta regionale, verificati i requisiti tecnici ed economici, rilascia la concessione, approvando il progetto di coltivazione e la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica, anche con le modifiche necessarie ai fini della migliore utilizzazione della risorsa idrotermale nonché della salvaguardia ambientale, sentiti, per il rispettivo territorio, le Province, o il Comitato circondariale di Rimini(2), ovvero le Assemblee dei Comuni di Imola e di Cesena ed i Comuni interessati. I pareri previsti dal presente comma sono resi nel termine di 30 giorni dalla richiesta, scaduto il quale essi si intendono favorevoli.
4. Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del certificato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6, lett. t) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
5. La concessione è rilasciata, di norma, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'eventuale diniego della concessione deve essere adeguatamente motivato in relazione a preminenti interessi pubblici di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.
7. Le variazioni al progetto di coltivazione approvato debbono essere autorizzate dalla Giunta regionale con le modalità di cui al terzo comma. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta di variante senza che la Giunta vi abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.
8. La durata della concessione è stabilita nell'atto stesso, in relazione all'importanza degli impianti e degli investimenti programmati e non può comunque superare gli anni 30.
Art. 8

(prima modificato comma 1 da art. 30 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1, poi sostituita lett. a) da art. 2 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Rilascio della concessione
1. L'atto di concessione dovrà specificare i seguenti obblighi del concessionario:
a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 bis;
b) rispetto delle prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla Giunta per ogni singola concessione anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento;
c) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta.
2. La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca o alla Società nella quale il titolare del permesso abbia una partecipazione non inferiore al 15 per cento, la cui domanda sia presentata non oltre tre mesi dalla data di scadenza del permesso stesso. Al titolare del permesso di ricerca che, avendola regolarmente richiesta, non abbia ottenuto la concessione per inadeguatezza del programma di utilizzazione o per difetto dei requisiti tecnici ed economici, sono dovuti, qualora la concessione sia assegnata ad un diverso soggetto, un premio commisurato all'importanza della risorsa idrica, nonché un'indennità relativa alle opere utilizzabili.
3. L'importo del premio e della indennità è stabilito in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente della Regione e da due rappresentanti delle parti.
4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma, in caso di concorso di più istanze relative alla stessa risorsa idrica, la concessione è rilasciata sulla base della valutazione dei programmi presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del programma.
5. La concessione è rinnovabile. Il rinnovo è deliberato alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7.
6. Il concessionario che abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti nell'atto di concessione, su domanda, alla scadenza, ha diritto al rinnovo della concessione stessa; il diniego al rinnovo della concessione deve essere adeguatamente motivato.
7. Il titolare della concessione non rinnovata ha diritto di ricevere dal nuovo titolare un'indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili.
8. L'importo dell'indennità è determinato in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni del precedente terzo comma.
Art. 8 bis
Subconcessione
1. Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:
a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;
b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.
2. La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;
b) l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.
3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.
4. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono subconcedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.
Art. 9
Contratti di somministrazione
1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario dovrà in particolare:
a) adottare o conformare i contratti di somministrazione delle acque a schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale, nei quali saranno tra l'altro stabiliti i prezzi massimi di cessione dell'acqua minerale determinati in contraddittorio con le Associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi. Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede alla periodica revisione dei prezzi;
b) praticare, in ogni caso, prezzi uniformi in tutti i contratti di cessione.
Art. 10
Unicità di bacino
1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, la Giunta regionale può, con deliberazione motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un'unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti.
2. La mancata adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione.
Art. 11
Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso
1. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta alla Giunta regionale un'integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 5.
3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta alla Giunta regionale una integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.
4. Il titolare della concessione è tenuto ad installare gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell'acqua estratta previsti alla lettera c) del primo comma dell'art. 8, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge(1)ed adeguare i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni delle lettere a) e b) dell'art. 9.
5. Il provvedimento con il quale la Giunta dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni può apportare al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.
6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.
Art. 12
Pertinenze e impianti. Ipoteche
1. I giacimenti di acque minerali e termali e le relative pertinenze, sono soggetti al regime giuridico degli immobili.
2. Costituiscono pertinenza tutte le opere e gli impianti fissi, interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione: i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango.
3. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 13
Pubblica utilità
1. Entro l'area estrattiva individuata dall'atto di concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il trasporto, il deposito e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasporto dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
2. Fuori dell'area estrattiva, le opere di cui al primo comma sono dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della Giunta regionale su istanza del titolare della concessione.
Art. 14
Cessioni e trasferimenti
1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca e della concessione deve essere, a pena di nullità, preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.
2. In caso di morte del concessionario, il titolo allo sfruttamento dei giacimenti è trasferito all'erede che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione.
3. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, senza che l'erede abbia provveduto, la concessione si intende rinunciata.
Art. 15
Continuità dell'attività estrattiva
1. Il concessionario deve esercitare l'attività di coltivazione in modo continuativo.
2. La Giunta regionale, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza per il tramite dell'Assessore delegato la sospensione totale o parziale dell'attività. Decorso il termine inutilmente, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Non costituisce sospensione della coltivazione mineraria la interruzione stagionale dell'attività idrotermale.
4. Durante i periodi di sospensione, come anche durante la interruzione stagionale dell'attività, il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione degli impianti e delle relative pertinenze.
5. La sospensione dell'attività dovuta a causa di forza maggiore non costituisce causa di decadenza.
Art. 16 (4)

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n.38)

Diritti proporzionali
1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di 2,58 Euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a 51,65 Euro.
2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di 10,33 Euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area della concessione con un minimo comunque non inferiore a 774,69 Euro.
3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.
4. La misura dei suddetti diritti proporzionali è aggiornata ogni triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre 1988.
Art. 16 bis
Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente
1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all'articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell'anno precedente.
2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni, nella quale sono definiti altresì:
a) le modalità di aggiornamento, versamento e introito;
b) le eventuali riduzioni in ragione dell'adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;
c) le modalità di controllo esercitato dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
d) le direttive per l'ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c);
e) le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.
3. La Giunta, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e provvede all'adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.
4. L'applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre con riferimento alle risorse idriche oggetto di sfruttamento nell'anno 2019.
Art. 17
Informazioni e attività ispettive
1. I titolari di permessi e concessioni sono tenuti a trasmettere dati e informazioni relativi ai titoli minerari loro assentiti, attenendosi alle istruzioni a tal fine impartite dall'Amministrazione regionale.
2. Il personale regionale appositamente incaricato ha facoltà di accedere agli impianti di ricerca o coltivazione e alle loro pertinenze, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi connessi ai permessi e concessioni.
Art. 18
Cessione del permesso di ricerca e della concessione
1. I permessi di ricerca e le concessioni previsti dalla presente legge cessano per:
a) scadenza del termine
b) rinuncia
c) decadenza
d) revoca.
Art. 19
Scadenza del termine
1. Alla scadenza della concessione, ove non sia rinnovata, il titolare della stessa deve consegnare alla Regione i beni oggetto del provvedimento e le pertinenze relative. La Giunta regionale autorizza la rimozione, da parte del concessionario, di quanto, pur destinato alla coltivazione, possa essere separato senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.
2. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso. Questi, almeno un mese prima della scadenza, è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti del giorno in cui si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione del bene e delle pertinenze.
Art. 20
Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia al permesso di ricerca e alla concessione va comunicata per iscritto alla Giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato del bene e dei luoghi.
3. La Giunta regionale deve prescrivere le cautele e le misure necessarie alla conservazione del bene. In caso di inosservanza di tali prescrizioni deve essere ordinata l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.
4. Nelle ipotesi di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, le opere già costituenti pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.
Art. 21
Decadenza
1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dalla Giunta regionale quando:
a) i lavori non siano stati iniziati entro il termine stabilito o siano rimasti sospesi, senza giustificato motivo, per più di tre mesi;
b) il ricercatore non abbia adempiuto agli obblighi contenuti nel relativo provvedimento di rilascio o di conferma, di cui al precedente articolo 11, compresi quelli relativi al pagamento del canone annuo ed alle disposizioni stabilite per il trasferimento per atto tra vivi, o sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori;
c) sia stato fatto commercio delle acque captate;
d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.
2. La decadenza della concessione è pronunciata dalla Giunta regionale quando:
a) il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione o con il provvedimento di conferma di cui al precedente articolo 11;
b) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica del concessionario;
c) siano stati revocati i provvedimenti di riconoscimento di cui alla lett. t) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
d) la attività di coltivazione non sia stata esercitata in modo continuativo, salvi i casi di sospensione di cui al precedente art. 15.
3. La decadenza del permesso e della concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi, all'interessato il quale ha venti giorni di tempo dalla loro notifica per presentare le proprie controdeduzioni. In nessun caso il titolare del permesso o della concessione dichiarati decaduti può vantare diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.
Art. 22
Revoca
1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere revocati, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, soltanto per preminenti motivi di interesse pubblico, connessi ad esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.
2. In caso di revoca al titolare di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione è dovuto un equo indennizzo che terrà conto degli investimenti sostenuti, dell'ammortamento già intervenuto e del periodo di concessione revocato e non goduto.
3. La misura dell'indennizzo è determinata dalla Giunta regionale, di norma contestualmente alla deliberazione di revoca.
4. In caso di controversia in merito all'indennizzo, decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ricade il permesso o la concessione, e da due rappresentanti delle parti.
Art. 23

(modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità da quanto in esso previsto, chiunque produca dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a) dei secondi commi degli artt. 5 e 7, ometta o ritardi l'installazione, per un periodo superiore a trenta giorni, o manometta la strumentazione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro.
2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali senza concessione o in difformità da quanto in essa stabilito, chiunque utilizzi acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico-speciali senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 Euro a 10.329 Euro.
3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art 17, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154 Euro a 1.549 Euro.
4. Ogni altra trasgressione delle disposizioni della presente legge o degli obblighi relativi ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione o alle autorizzazioni all'uso è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 2.582 Euro.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o di coltivazione. Ove a ciò non ottemperi, provvede l'Amministrazione addossando le spese all'inadempiente.
6. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale.
Art. 24
Procedure
1. Le infrazioni alla presente legge ed alle norme statali che disciplinano la materia da essa regolata sono accertate ed irrogate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
2. I provvedimenti di decadenza di cui all'art. 21 sono irrogati in via autonoma rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23.
3. Fermo il disposto dell'art. 6 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui alla presente legge provvedono altresì i funzionari regionali all'uopo incaricati.
4. Gli stessi funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, provvedono all'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione di coltivazione, nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica: 9 aprile 1959, n. 28; 24 aprile 1955, n. 547; 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 25
Rinvio alle disposizioni statali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo restano in vigore le disposizioni di legge statale concernenti la ricerca e la coltivazione delle miniere.
Art. 25 bis
Clausola valutativa del Titolo II
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:
a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e di coltivazione;
b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione;
c) diritti dell'articolo 16;
d) iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 16 bis.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni valutative del comma 1.
Titolo III
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO
Art. 26
Dell'uso terapeutico o igienico-speciale
1. Le acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute, possono essere utilizzate:
a) in loco presso stabilimenti termali;
b) per imbottigliamento e condizionamento in loco;
c) per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1978, n. 719 Sito esterno;
d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.
2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque di cui al primo comma è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e condizioni:
a) concessione necessaria rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, o subconcessione od altro titolo giuridicamente valido previsto dall'art. 8;
b) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque previsto dalla lett. t) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
c) rispetto delle normative vigenti in materia.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'Unità sanitaria locale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal Direttore sanitario dello stabilimento termale.
Capo I
Dell'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali
Art. 27
Definizione di stabilimento termale
1. Sono considerati stabilimenti termali, ai sensi della lettera a) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, quelli in cui si utilizzano:
a) acque minerali;
b) fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili;
c) grotte naturali e artificiali.
Art. 28
Documentazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali
1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali deve indicare l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico.
2. All'istanza dovrà essere allegato:
a) la documentazione relativa ai titoli di cui al secondo comma dell'art. 26;
b) lo schema di regolamento sanitario interno concernente le norme di ammissione dei curandi e le norme di funzionamento dei servizi di cura, guardia medica, pronto soccorso e servizi generali;
c) la dichiarazione di un medico, che assume la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento, e che deve essere in possesso della specializzazione in idrologia medica, o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, ovvero della specializzazione in igiene;
d) la nota descrittiva, corredata da disegni in scala 1:1000 firmata dal progettista e da un medico igienista, delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura, degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e delle apparecchiature necessarie per i vari tipi di cura principali e complementari, delle cucine, dei bagni, delle lavanderie e delle fognature. La nota reca in calce la dichiarazione del Sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento termale, che certifica la conformità degli impianti e delle opere alle concessioni edilizie ed alle autorizzazioni.
Art. 29

(aggiunto comma 3 bis. da art. 42 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Contenuti dell'autorizzazione
1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;
c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;
d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.
2. Con il provvedimento di autorizzazione viene approvato il regolamento sanitario interno previsto dalla lettera b) dell'articolo 28 con le eventuali modifiche ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.
3. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.
3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.
Art. 30
Apertura stagionale
1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata all'esito favorevole della visita di controllo del Servizio Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La visita di controllo è richiesta dal titolare della concessione almeno trenta giorni prima della data prevista per la riapertura ed entro tale data dovrà essere effettuata. In caso di mancata effettuazione della visita di controllo entro tale data, l'attività dello stabilimento può regolarmente riprendere, salvo adeguamento alle successive prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.
Art. 31
Sospensione e revoca
1. Le autorizzazioni previste dal secondo comma dell'art. 26 possono essere sospese con atto del Sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione stessa e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate dal Sindaco e sempre previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.
Capo II
Disciplina degli stabilimenti termali
Art. 32
Direttore sanitario
1. Il Direttore sanitario risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il Direttore sanitario controfirma l'istanza di autorizzazione di cui al precedente art. 28. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonché la raccolta e il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.
Art. 33
Pubblicità
1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale.
Art. 34
Convenzioni
1. Le Unità sanitarie locali, a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi - tipo approvati ai sensi del terzo comma dell'art. 44 della stessa legge, e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.
Capo III
Promozione del termalismo
Art. 35
Valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali
1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale emana direttive alle strutture sanitarie per una più funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva di ricovero di tipo ospedaliero.
Art. 36
Formazione professionale - Aggiornamento
1. L'attività di formazione professionale al e sul lavoro degli operatori sanitari addetti agli stabilimenti termali è disciplinata dalla L.R. 2 novembre 1983, n. 39, nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento nazionale vigente.
2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, promuove iniziative di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari e degli altri addetti agli stabilimenti termali. A tal fine riconosce le iniziative promosse e realizzate dai soggetti di cui alla L.R. 2 novembre 1983, n. 39 nonché dalle aziende termali e da enti di loro emanazione, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le tipologie dei corsi e la relativa organizzazione tecnico-didattica, riguardanti gli operatori termali non rientranti tra le figure del personale sanitario, vengono definite nell'ambito delle direttive di cui all'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 37
Abrogazione di norme
Titolo IV
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ E DEL TURISMO TERMALE
Capo I
Società per lo sviluppo del termalismo
Art. 38
Costituzione di società
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, sollecitando in particolare l'adesione di imprese idro-termali e turistiche, delle loro associazioni rappresentative, di enti locali e di altre persone giuridiche, pubbliche e private.
Art. 39
Patti sociali
1. La partecipazione alla società è subordinata, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, alle condizioni indicate ai commi successivi.
2. La società dovrà avere ad oggetto:
a) lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo regionale, nelle sue varie componenti, mediante la promozione di progetti riguardanti il sistema termale nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali su singole aree della regione anche mediante la valorizzazione di risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistico - termale a livello locale;
c) l'attuazione di iniziative di ricerca in campo termale;
d) la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 41 con quote non superiori al 10%.
3. La società può realizzare iniziative promozionali in Italia ed all'estero riguardanti il turismo termale.
4. L'Agenzia regionale di promozione turistica e le APT, ai sensi della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, competenti per territorio inseriscono il termalismo nella promozione turistica regionale e locale. La Regione, ai sensi della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, emana apposite direttive.
5. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione della società dovranno essere nominati ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.
6. L'attività promozionale all'estero è svolta in forma coordinata con le iniziative dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2.
Art. 40
Capitale e diritti sociali
1. La Regione sottoscrive, all'atto della costituzione della società, la maggioranza assoluta delle azioni.
2. I diritti della Regione, inerenti alla qualità di socio, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
3. Al momento della costituzione della società, la Regione sottoscrive azioni per un importo non superiore a 500 milioni di Lire.
Art. 41
Società d'area
1. La Regione favorisce la nascita di società d'area in qualunque forma costituite purché siano a prevalente partecipazione privata e finalizzate alla promozione di progetti di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 39.
2. Per la realizzazione di progetti indicati al precedente comma le società d'area possono concorrere ai finanziamenti previsti al primo comma, lettera a), art. 8 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.
Art. 42
Contributi agli Enti locali e realizzazione di progetti finalizzati
1. Ai fini dell'adesione alle società d'area di cui al precedente articolo 41 la Regione può concedere agli Enti locali contributi nella misura massima del 50% delle rispettive quote di partecipazione. Tali contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale. Le domande di contributo vanno presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Nel quadro degli obiettivi del programma di settore di cui al successivo art. 43 la Regione può affidare alla SpA di cui all'art. 39, mediante convenzione, la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti.
Capo II
Incentivi al settore termale
Art. 43

(abrogate lettere d) ed f) del comma 3 da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002 n. 40)

Programma di settore (5)
1. Il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.
2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.
3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:
a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
d) abrogato
e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
f) abrogato
Art. 44
Procedimento di erogazione degli incentivi
1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'art. 43, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore o dalla legge finanziaria regionale.
2. Sono ammesse a contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.
3. La istruttoria delle domande presentate dagli enti di cui all'articolo 3 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29, nonché la valutazione delle medesime, l'approvazione dei progetti, la concessione e la erogazione dei contributi si attuano secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 della predetta L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
4. abrogato
5. Il programma, contenente l'elenco dei progetti da finanziare, potrà essere attuato anche per stralci sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dallo stanziamento annuale di bilancio.
6. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina le priorità delle iniziative da finanziare e la graduazione dell'entità dei contributi in relazione alla tipologia delle opere e alla loro localizzazione. La entità dei contributi, in conto capitale, non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% delle spese ammissibili. Per i programmi di ricerca nel campo dell'idrologia medica applicata possono essere concessi contributi, in conto capitale, fino all'80% delle spese ammissibili.
Art. 45
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.750.000.000 nel biennio 1988-1989 di cui Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio.
2. Con riferimento agli interventi di cui agli artt. 38, 42 e 43 lett. b), c), d) ed f) della presente legge, le modifiche e le integrazioni finanziarie che si rendessero necessarie verranno effettuate con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. Con riferimento a tutti gli altri interventi previsti nella presente legge, sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità delle relative spese, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e fatte salve le disponibilità di bilancio.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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