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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Art. 21

(modificati commi 1 e 2 da art. 17 L.R. 28 luglio 2023, n. 10 )

Decadenza
1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dall'Amministrazione competente quando:
a) i lavori non siano stati iniziati entro il termine stabilito o siano rimasti sospesi, senza giustificato motivo, per più di tre mesi;
b) il ricercatore non abbia adempiuto agli obblighi contenuti nel relativo provvedimento di rilascio o di conferma, di cui al precedente articolo 11, compresi quelli relativi al pagamento del canone annuo ed alle disposizioni stabilite per il trasferimento per atto tra vivi, o sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori;
c) sia stato fatto commercio delle acque captate;
d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.
2. La decadenza della concessione è pronunciata dall'Amministrazione competente quando:
a) il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione o con il provvedimento di conferma di cui al precedente articolo 11;
b) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica del concessionario;
c) siano stati revocati i provvedimenti di riconoscimento di cui alla lett. t) dell' art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
d) la attività di coltivazione non sia stata esercitata in modo continuativo, salvi i casi di sospensione di cui al precedente art. 15.
3. La decadenza del permesso e della concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi, all'interessato il quale ha venti giorni di tempo dalla loro notifica per presentare le proprie controdeduzioni. In nessun caso il titolare del permesso o della concessione dichiarati decaduti può vantare diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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