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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Art. 26
Dell'uso terapeutico o igienico-speciale
1. Le acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute, possono essere utilizzate:
a) in loco presso stabilimenti termali;
b) per imbottigliamento e condizionamento in loco;
c) per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1978, n. 719 Sito esterno;
d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.
2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque di cui al primo comma è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente ai sensi dell' art. 5 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e condizioni:
a) concessione necessaria rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, o subconcessione od altro titolo giuridicamente valido previsto dall'art. 8;
b) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque previsto dalla lett. t) dell' art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
c) rispetto delle normative vigenti in materia.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'Unità sanitaria locale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal Direttore sanitario dello stabilimento termale.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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