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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Art. 5

(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 28 luglio 2023, n. 10 )

Permessi di ricerca
1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso.
2. La domanda di permesso è rivolta alla Regione, che per le finalità del presente titolo esercita le relative attività gestionali attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), di seguito “Amministrazione competente” ed è corredata:
a) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione;la mappa della superficie interessata dalla ricerca;la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale; uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati;
b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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