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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Capo I
Dell'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali
Art. 27
Definizione di stabilimento termale
1. Sono considerati stabilimenti termali, ai sensi della lettera a) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, quelli in cui si utilizzano:
a) acque minerali;
b) fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili;
c) grotte naturali e artificiali.
Art. 28
Documentazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali
1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali deve indicare l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico.
2. All'istanza dovrà essere allegato:
a) la documentazione relativa ai titoli di cui al secondo comma dell'art. 26;
b) lo schema di regolamento sanitario interno concernente le norme di ammissione dei curandi e le norme di funzionamento dei servizi di cura, guardia medica, pronto soccorso e servizi generali;
c) la dichiarazione di un medico, che assume la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento, e che deve essere in possesso della specializzazione in idrologia medica, o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, ovvero della specializzazione in igiene;
d) la nota descrittiva, corredata da disegni in scala 1:1000 firmata dal progettista e da un medico igienista, delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura, degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e delle apparecchiature necessarie per i vari tipi di cura principali e complementari, delle cucine, dei bagni, delle lavanderie e delle fognature. La nota reca in calce la dichiarazione del Sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento termale, che certifica la conformità degli impianti e delle opere alle concessioni edilizie ed alle autorizzazioni.
Art. 29

(aggiunto comma 3 bis. da art. 42 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Contenuti dell'autorizzazione
1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;
c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;
d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.
2. Con il provvedimento di autorizzazione viene approvato il regolamento sanitario interno previsto dalla lettera b) dell'articolo 28 con le eventuali modifiche ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.
3. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.
3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.
Art. 30
Apertura stagionale
1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata all'esito favorevole della visita di controllo del Servizio Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La visita di controllo è richiesta dal titolare della concessione almeno trenta giorni prima della data prevista per la riapertura ed entro tale data dovrà essere effettuata. In caso di mancata effettuazione della visita di controllo entro tale data, l'attività dello stabilimento può regolarmente riprendere, salvo adeguamento alle successive prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.
Art. 31
Sospensione e revoca
1. Le autorizzazioni previste dal secondo comma dell'art. 26 possono essere sospese con atto del Sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione stessa e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate dal Sindaco e sempre previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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