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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Capo III
Promozione del termalismo
Art. 35
Valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali
1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale emana direttive alle strutture sanitarie per una più funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva di ricovero di tipo ospedaliero.
Art. 36
Formazione professionale - Aggiornamento
1. L'attività di formazione professionale al e sul lavoro degli operatori sanitari addetti agli stabilimenti termali è disciplinata dalla L.R. 2 novembre 1983, n. 39, nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento nazionale vigente.
2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, promuove iniziative di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari e degli altri addetti agli stabilimenti termali. A tal fine riconosce le iniziative promosse e realizzate dai soggetti di cui alla L.R. 2 novembre 1983, n. 39 nonché dalle aziende termali e da enti di loro emanazione, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le tipologie dei corsi e la relativa organizzazione tecnico-didattica, riguardanti gli operatori termali non rientranti tra le figure del personale sanitario, vengono definite nell'ambito delle direttive di cui all' art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 37
Abrogazione di norme

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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