Titolo IV
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ
E DEL TURISMO TERMALE
Capo I
Società per lo sviluppo del termalismo
Art. 38
Costituzione di società
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, sollecitando in particolare l'adesione di imprese idro-termali e turistiche, delle loro associazioni rappresentative, di enti locali e di altre persone giuridiche, pubbliche e private.
Art. 39
Patti sociali
1.
La partecipazione alla società è subordinata, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, alle condizioni indicate ai commi successivi.
2.
La società dovrà avere ad oggetto:
a)
lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo regionale, nelle sue varie componenti, mediante la promozione di progetti riguardanti il sistema termale nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b)
la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali su singole aree della regione anche mediante la valorizzazione di risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistico - termale a livello locale;
c)
l'attuazione di iniziative di ricerca in campo termale;
d)
la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 41 con quote non superiori al 10%.
3.
La società può realizzare iniziative promozionali in Italia ed all'estero riguardanti il turismo termale.
5.
I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione della società dovranno essere nominati ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.
Art. 40
Capitale e diritti sociali
1.
La Regione sottoscrive, all'atto della costituzione della società, la maggioranza assoluta delle azioni.
2.
I diritti della Regione, inerenti alla qualità di socio, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
3.
Al momento della costituzione della società, la Regione sottoscrive azioni per un importo non superiore a 500 milioni di Lire.
Art. 41
Società d'area
1.
La Regione favorisce la nascita di società d'area in qualunque forma costituite purché siano a prevalente partecipazione privata e finalizzate alla promozione di progetti di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 39.
2.
Per la realizzazione di progetti indicati al precedente comma le società d'area possono concorrere ai finanziamenti previsti al primo comma, lettera a),
art. 8 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.
Art. 42
Contributi agli Enti locali e realizzazione di progetti finalizzati
1.
Ai fini dell'adesione alle società d'area di cui al precedente articolo 41 la Regione può concedere agli Enti locali contributi nella misura massima del 50% delle rispettive quote di partecipazione. Tali contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale. Le domande di contributo vanno presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.
2.
Nel quadro degli obiettivi del programma di settore di cui al successivo art. 43 la Regione può affidare alla SpA di cui all'art. 39, mediante convenzione, la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti.
Capo II
Incentivi al settore termale
1.
Il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.
2.
Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.
3.
Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:
a)
ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
b)
nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c)
impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
e)
realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
Procedimento di erogazione degli incentivi
1.
Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'art. 43, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore o dalla legge finanziaria regionale.
2.
Sono ammesse a contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.
4.
abrogato
5.
Il programma, contenente l'elenco dei progetti da finanziare, potrà essere attuato anche per stralci sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dallo stanziamento annuale di bilancio.
6.
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina le priorità delle iniziative da finanziare e la graduazione dell'entità dei contributi in relazione alla tipologia delle opere e alla loro localizzazione. La entità dei contributi, in conto capitale, non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% delle spese ammissibili. Per i programmi di ricerca nel campo dell'idrologia medica applicata possono essere concessi contributi, in conto capitale, fino all'80% delle spese ammissibili.
Art. 45
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.750.000.000 nel biennio 1988-1989 di cui Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio.
2.
Con riferimento agli interventi di cui agli artt. 38, 42 e 43 lett. b), c), d) ed f) della presente legge, le modifiche e le integrazioni finanziarie che si rendessero necessarie verranno effettuate con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'
art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3.
Con riferimento a tutti gli altri interventi previsti nella presente legge, sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità delle relative spese, a norma di quanto disposto dall'
art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e fatte salve le disponibilità di bilancio.