Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente
1.
Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all'articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell'anno precedente.
2.
La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni, nella quale sono definiti altresì:
a)
le modalità di aggiornamento, versamento e introito;
b)
le eventuali riduzioni in ragione dell'adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;
c)
le modalità di controllo esercitato dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'
articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
d)
le direttive per l'ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c);
e)
le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.
3.
La Giunta, ... provvede all'adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.
3 bis.
La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l'utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.
4.
L'applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre con riferimento alle risorse idriche oggetto di sfruttamento nell'anno 2019.