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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Art. 8

(prima modificato comma 1 da art. 30 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1, poi sostituita lett. a) da art. 2 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, infine  modificato comma 1 e abrogato comma 6 da art. 10 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Rilascio della concessione
1. L'atto di concessione dovrà specificare i seguenti obblighi del concessionario:
a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 bis;
b) rispetto delle prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla Amministrazione competenteper ogni singola concessione anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento;
c) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta.
2. La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca o alla Società nella quale il titolare del permesso abbia una partecipazione non inferiore al 15 per cento, la cui domanda sia presentata non oltre tre mesi dalla data di scadenza del permesso stesso. Al titolare del permesso di ricerca che, avendola regolarmente richiesta, non abbia ottenuto la concessione per inadeguatezza del programma di utilizzazione o per difetto dei requisiti tecnici ed economici, sono dovuti, qualora la concessione sia assegnata ad un diverso soggetto, un premio commisurato all'importanza della risorsa idrica, nonché un'indennità relativa alle opere utilizzabili.
3. L'importo del premio e della indennità è stabilito in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente della Regione e da due rappresentanti delle parti.
4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma, in caso di concorso di più istanze relative alla stessa risorsa idrica, la concessione è rilasciata sulla base della valutazione dei programmi presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del programma.
5. La concessione è rinnovabile. Il rinnovo è deliberato alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7.
6. abrogato.
7. Il titolare della concessione non rinnovata ha diritto di ricevere dal nuovo titolare un'indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili.
8. L'importo dell'indennità è determinato in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni del precedente terzo comma.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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