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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 33

MODIFICHE ALLA LR 27 AGOSTO 1984, N. 45 "NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA"

(Legge di pura modifica agli artt. 3 e 15 della L.R. 27 agosto 1984 n. 45)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della LR 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990.
Art. 2
1.
L'art. 15 " Disposizione speciale " di cui alla LR 27 agosto 1984, n. 45 è sostituito dal seguente:
" Per i danni causati dal terremoto del novembre 1983 al sistema scolastico del Comune di Parma, il Comune stesso è autorizzato ad utilizzare la somma di Lire 11.100 milioni, nell'ambito dell'assegnazione disposta a suo favore dal precedente art. 2, per la costruzione di due edifici scolastici in sostituzione di due edifici scolastici comunali, Scuola media Bottego e Istituto professionale (di Via Farini) lesionati dal sisma e non ricostruibili in loco per ragioni urbanistiche e funzionali. Il Comune di Parma è tenuto a mantenere la destinazione ad uso pubblico degli immobili in sostituzione dei quali sono stati costruiti gli edifici scolastici previsti dal presente articolo. Tali edifici sono costruiti nel rispetto della normativa definita dal DM 3 marzo 1975, modificato con DM 30 giugno 1981, relativamente alle zone con bassa sismicità (S= 6- sei).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna Bologna, 25 agosto 1988

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