Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 15
Validità e rinnovo delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni previste dalla presente legge hanno validità annuale o stagionale.
2. Le strutture ricettive a carattere stagionale devono osservare il seguente periodo minimo di apertura: attività estiva: dal 1o giugno al 15 settembre attività invernale: dal 20 dicembre al 28 febbraio.
3. Il Comune può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura in relazione alle esigenze locali.
4. Le autorizzazioni anche a carattere stagionale vengono rinnovate annualmente previo pagamento della tassa di concessione regionale.

Espandi Indice