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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 18
Disciplina dei prezzi delle case per ferie degli ostelli per la gioventù, degli affittacamere, dei rifugi alpini
1. I titolari delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, degli esercizi di affittacamere, dei rifugi alpini devono denunciare alla Provincia o al Circondario di Rimini, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, In caso di mancata denuncia valgono gli ultimi prezzi denunciati. I gestori possono presentare denuncia di adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo dell'anno di validità.
2. Le tabelle dei prezzi vanno esposte in ciascuna unità abitativa.
3. La Provincia e il Circondario di Rimini trasmettono al Comune e all'APT competenti per territorio e alla Regione, entro il 30 settembre, il prospetto riassuntivo dei prezzi praticati per l'anno successivo.
4. La Provincia e il Circondario di Rimini, per motivate ragioni, possono richiedere la riduzione dei prezzi denunciati.
5. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Lire 250.000 a Lire 1.500.000. La mancata esposizione delle tabelle dei prezzi nelle unità abitative è punita con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.

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