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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 5
Definizione e caratteristiche
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile.
3. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con il Comune; detti operatori sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale del registro attività commerciali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
4. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) camere a più posti letto di superficie utile non inferiore a mq. 5 per ogni posto letto, con possibilità di disporre di letti anche col sistema " a castello";
b) 1 wc ogni sei posti letto 1 doccia ogni dieci posti letto 1 lavabo ogni sei posti letto. Per quanto non indicato valgono le disposizioni dei regolamenti comunali edilizi e di igiene.

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