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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 7
Definizione e caratteristiche
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero e il pernottamento degli ospiti. In particolare dovranno diporre:
a) di servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
b) di spazio attrezzato per consumo di alimenti;
c) di spazi attrezzati per il pernottamento;
d) di uno spazio coperto che offra riparo e protezione, accessibile dall'esterno e utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.

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