LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34
DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 8
Obblighi amministrativi
1. L'apertura e la gestione di rifugi alpini sono soggette ad autorizzazioni da rilasciarsi dal Comune.
2. Chiunque apra o gestisca un rifugio alpino senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.