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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Titolo I
FINALITA'
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno "Legge quadro per il turismo", disciplina le strutture ricettive extralberghiere, con particolare riguardo a:
- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- rifugi alpini
- esercizi di affittacamere
- case e appartamenti per vacanze.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai complessi ricettivi all'aria aperta, per i quali rimane in vigore la LR 7 gennaio 1985, n. 1, nè agli alloggi agroturistici, disciplinati dalla LR 11 marzo 1987, n. 8.

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