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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Titolo II
CASE PER FERIE
Art. 2
Definizioni e caratteristiche
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno di persone singole o a gruppi, gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonchè da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati di norma i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al primo comma. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
Art. 3
Requisiti tecnici ed igienico - sanitari
1. La superficie minama delle camere a uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti, si applicano le norme previste per gli esercizi, alberghieri di cui al RD 24 maggio 1925, n. 1102 " Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi" e successive modifiche e integrazioni.
3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi per il soggiorno.
Art. 4
Adempimenti amministrativi
1. L'apertura e la gestione di una casa per ferie sono suborfinate al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
2. L'autorizzazione che viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno " Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno", deve indicare il nome del titolare e dell'eventuale gestore, la ricettività consentita e i soggetti che possono utilizzare la struttura.
3. L'autorizzazione all'esercizio delle case per ferie può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2.
4. Chiunque apra o gestisca una casa per ferie senza autorizzazione o dia ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate al primo e secondo comma dell'art. 2, è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

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