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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Titolo III
OSTELLI PER LA GIOVENTU'
Art. 5
Definizione e caratteristiche
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile.
3. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con il Comune; detti operatori sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale del registro attività commerciali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
4. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) camere a più posti letto di superficie utile non inferiore a mq. 5 per ogni posto letto, con possibilità di disporre di letti anche col sistema " a castello";
b) 1 wc ogni sei posti letto 1 doccia ogni dieci posti letto 1 lavabo ogni sei posti letto. Per quanto non indicato valgono le disposizioni dei regolamenti comunali edilizi e di igiene.
Art. 6
Adempimenti
1. L'apertura e la gestione di un ostello per la gioventù sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. L'autorizzazione, che viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto a sensi dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, deve indicare il nome del titolare e del gestore, l' ubicazione del complesso e la ricettività consentita.
3. L'autorizzazione può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
4. Gli enti e le associazioni di cui al secondo comma dell'art. 5 possono utilizzare occasionalmente come ostelli per la gioventù, per periodi non superiori a trenta giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accettato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.
5. Chiunque gestisca un ostello della gioventù senza la prescritta autorizzazione o dia alloggio a persone diverse da quelle indicate al primo comma dell'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. Alla stessa sanzione è sottoposto chi utilizza occasionalmente immobili come ostelli per la gioventù senza il prescritto nulla osta comunale.

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