LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34
DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Titolo IV
RIFUGI ALPINI
Art. 7
Definizione e caratteristiche
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero e il pernottamento degli ospiti. In particolare dovranno diporre:
a) di servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
b) di spazio attrezzato per consumo di alimenti;
c) di spazi attrezzati per il pernottamento;
d) di uno spazio coperto che offra riparo e protezione, accessibile dall'esterno e utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.
Art. 8
Obblighi amministrativi
1. L'apertura e la gestione di rifugi alpini sono soggette ad autorizzazioni da rilasciarsi dal Comune.
2. Chiunque apra o gestisca un rifugio alpino senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.