Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Titolo IV
RIFUGI ALPINI
Art. 7
Definizione e caratteristiche
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero e il pernottamento degli ospiti. In particolare dovranno diporre:
a) di servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
b) di spazio attrezzato per consumo di alimenti;
c) di spazi attrezzati per il pernottamento;
d) di uno spazio coperto che offra riparo e protezione, accessibile dall'esterno e utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.
Art. 8
Obblighi amministrativi
1. L'apertura e la gestione di rifugi alpini sono soggette ad autorizzazioni da rilasciarsi dal Comune.
2. Chiunque apra o gestisca un rifugio alpino senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

Espandi Indice