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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Titolo V
AFFITTA CAMERE
Art. 9
Definizioni e caratteristiche
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
3. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".
4. I locali devono possedere le caratteristiche strutturali igienico - edilizie, previste per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
Art. 10
Adempimenti amministrativi
1. L'esercizio dell'attività di affittacamere è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
2. L'autorizzazione viene concessa previa comunicazione al Prefetto e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno " Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno".

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