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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Titolo VI
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA
Art. 11
Definizione e caratteristiche
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti ciascuno da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti unitariamente, in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. Nella gestione di case e appartamenti per vacanza devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) fornire di energia elettrica, acqua, gas, e, nel periodo invernale, riscaldamento;
b) ricevimento e recapito ospiti ubicato non necessariamente nel comune dove hanno sede gli immobili, ma anche in comuni limitrofi;
c) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici.
3. Le unità abitative da affittare per uso turistico devono disporre di una superficie minima utile complessiva di mq 28 e garantire un rapporto non inferiore a mq 8 per ogni posto letto. Tali unità abitative devono possedere inoltre i requisiti igienico - sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'edilizia residenziale. Gli arredi e le suppellettili in dotazione alle singole unità abitative debbono essere in buono stato di conservazione dal punto di vista funzionale ed igienico.
4. Ai fini della presente legge si considera gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di cinque o più case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti di cui al primo comma. Si considera altresì gestione in forma imprenditoriale anche quella esercitata su un numero inferiore di case o appartamenti qualora venga svolto almeno uno dei seguenti servizi o attività:
a) servizio di pulizia e cambio biancheria;
b) promozione e propaganda.
Art. 12
Adempimenti amministrativi
1. La gestione di case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 11, è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Comune nel quale sono ubicati gli immobili da affittare.
2. L'imprenditore deve comunicare al Sindaco le variazioni intervenute al numero delle case o appartamenti soggetti ad autorizzazione. In tal caso la variazione si intende autorizzata ove non intervenga provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Ove l'ampliamento riguardi unità abitative già denunciate ai sensi dell'art. 14 della presente legge, l'imprenditore è unicamente tenuto a dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che le unità medesime sono conformi ai requisiti previsti dalla legge.
4. L'autorizzazione viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto con le modalità e nei limiti di cui all'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno " Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno".
5. Chiunque gestisca in forma imprenditoriale case e appartamenti per vacanze senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. Alla stessa sanzione è soggetto chi affitti per uso turistico unità abitative non indicate nella licenza di esercizio.
Art. 13
Disciplina dei prezzi delle case e appartamenti per vacanze
1. I titolari delle case e appartamenti per vacanze devono denunciare alla Provincia o al Circondario di Rimini, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. In caso di mancata denuncia valgono gli ultimi prezzi denunciati. I gestori possono presentare denuncia di adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo dell'anno di validità.
2. Le tabelle dei prezzi vanno esposte in ciascuna unità abitativa.
3. La Provincia e il Circondario di Rimini trasmettono al Comune e all'APT competenti per territorio e alla Regione, entro il 30 settembre, il prospetto riassuntivo dei prezzi praticati per l'anno successivo.
4. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. La mancata esposizione delle tabelle dei prezzi nella unità abitativa è punita con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.

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