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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Titolo VII
NORME COMUNI
Art. 14
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione, per brevi periodi, a forestiri, case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza però la fornitura dei servizi essenziali di cui all'art. 9 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11.
2. Coloro che intendono dare alloggi a forestieri in appartamenti o case site in località dichiarate stazione di cura, soggiorno e turismo a sensi della LR 20 gennaio 1986, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, sono tuttavia tenuti a darne comunicazione al Comune a sensi del RD 24 novembre 1938, n. 1926 convertito nella Legg 2 giugno 1939, n. 739 " Imposta di soggiorno". Tale comunicazione va inviata al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.
3. Il Sindaco del Comune stabilisce le modalità di presentazione delle predette comunicazioni.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo comma sono punite con le sanzioni amministrative da Lire 250.000 a Lire 1.500.000.
Art. 15
Validità e rinnovo delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni previste dalla presente legge hanno validità annuale o stagionale.
2. Le strutture ricettive a carattere stagionale devono osservare il seguente periodo minimo di apertura: attività estiva: dal 1o giugno al 15 settembre attività invernale: dal 20 dicembre al 28 febbraio.
3. Il Comune può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura in relazione alle esigenze locali.
4. Le autorizzazioni anche a carattere stagionale vengono rinnovate annualmente previo pagamento della tassa di concessione regionale.
Art. 16
Osservanza di norme statali e regionali
1. E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico - sanitaria, l'uso e tutela del suolo e l'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC).
Art. 17
Sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni previste nella presente legge possono essere revocate dal Comune qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali queste sono state rilascite.
2. Le autorizzazioni possono essere sospese per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni previste nelle autorizzazioni o vengono accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal TU delle leggi di PS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.
3. In caso di recidiva o nei casi previsti dal citato TU delle leggi di PS le autorizzazioni possono essere revocate.
4. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che intenda procedere all'interruzione temporanea dell'attività, deve darne preventiva comunicazione al Comune.
5. Il periodo di interruzione temporanea dell'attività non può essere superiore ai sei mesi, prorogabili per altri sei per gravi motivi. Trascorso tale termine l'autorizzazione viene revocata.
6. Chiunque interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo i casi di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
Art. 18
Disciplina dei prezzi delle case per ferie degli ostelli per la gioventù, degli affittacamere, dei rifugi alpini
1. I titolari delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, degli esercizi di affittacamere, dei rifugi alpini devono denunciare alla Provincia o al Circondario di Rimini, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, In caso di mancata denuncia valgono gli ultimi prezzi denunciati. I gestori possono presentare denuncia di adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo dell'anno di validità.
2. Le tabelle dei prezzi vanno esposte in ciascuna unità abitativa.
3. La Provincia e il Circondario di Rimini trasmettono al Comune e all'APT competenti per territorio e alla Regione, entro il 30 settembre, il prospetto riassuntivo dei prezzi praticati per l'anno successivo.
4. La Provincia e il Circondario di Rimini, per motivate ragioni, possono richiedere la riduzione dei prezzi denunciati.
5. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Lire 250.000 a Lire 1.500.000. La mancata esposizione delle tabelle dei prezzi nelle unità abitative è punita con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
Art. 19
Funzioni di controllo
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di controllo sull'esercizio delle attività previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie dalla presente legge sono delegate ai Comuni, ad eccezione di quelle concernenti la violazione delle norme sui prezzi che sono delegate alle Province e al Circondario di Rimini. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni o, limitatamente alle sanzioni per la violazione delle norme sui prezzi, dalle Province. Nel caso di sanzioni per violazione di norme sui prezzi applicate dal Circondatio di Rimini, tali somme sono introitate dalla Regione e successivamente trasferite al Circondario di Rimini.
Art. 20
Classificazione e comparazione ai fini tributari
1. Nelle località di rilevante interesse turistico, dichiarate stazioni di cura, soggiorno e turismo ai sensi dell'art. 6 della LR 20 gennaio 1986, n. 2, gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere, gli appartamenti e le case date temporaneamente in locazione per uso turistico, le case e gli appartamenti per vacanza sono classificati dal Comune in quattro categorie ai fini della comparazione prevista dal terzo comma dell'art. 1 della Legge 4 marzo 1958, n. 174 Sito esterno " Modificazioni alle norme sul funzionamento degli organi periferici del turismo" sulla base di criteri indicati nella tabella allegata (Allegato A).
2. Le strutture destinate all'attività di affittacamere o all'esercizio di case e appartamenti per vacanza sono classificate dal Sindaco del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Gli appartamenti dati temporaneamente in locazione per uso turistico vengono classificati dal Comune subito dopo la comunicazione di cui all'art. 14.
3. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere devono essere adeguati ai requisiti previsti dalla presente legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione, prevista dall'art. 13, agli affittacamere che esercitano tale attività alla data di entrata in vigore della presente legge e che avevano fatto la prescritta dichiarazione all'autorità di PS a sensi dell'art. 108 del TU delle leggi di PS.
2. Fatto salvo quanto disposto dal primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore nella regione Emilia - Romagna le disposizioni della Legge 16 giugno 1939, n. 1111 Sito esterno " Disciplina degli affittacamere", della Legge 21 marzo 1958, n 326 Sito esterno " Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico sociale", e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del DPR 4 agosto 1957, n. 918 Sito esterno " Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini".

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