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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 14
Impollinazione
1. La Regione, riconoscendo il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api, nella tutela dell'ambiente naturale e per la produzione agricola, si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere divulgativo che di sostegno tecnico, atte a diffondere l'impollinazione, a mezzo delle api, in ambito regionale.

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