LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
Art. 12
Albo allevatori di api regine. Regolamento
1. Ai fini di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine viene istituiti un Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, disciplinato da apposito regolamento regionale.