LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si considera:
a) "apicoltore" chiunque detiene alveari;
b) "produttore apistico" l'apicoltore che esercita la attività apistica ai fini economici e ricava almeno il 30% del reddito direttamente dall'allevamento delle api.
2. Si definisce inoltre:
a) "arnia" il contenitore per api, che può essere "razionale" se a favi mobili, "rustica" o "villica" se a favi fissi;
b) "alveare" l'arnia contenente una famiglia di api;
c) "apiario" un insieme unitario di alveari.