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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 11
Pubblica utilità
1. Le opere ed i lavori contenuti nei programmi e nei progetti approvati secondo le previsioni della presente legge possono essere dichiarati, nei casi previsti dalla legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

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