LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988
Art. 11
Pubblica utilità
1. Le opere ed i lavori contenuti nei programmi e nei progetti approvati secondo le previsioni della presente legge possono essere dichiarati, nei casi previsti dalla legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.