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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 12
Piano infraregionale
1. Le Province, il Circondario di Rimini, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena adottano un piano infraregionale, avente contenuti socioeconomici e territoriali.
2. Alle Province di Bologna e Forlì spetta l'armonizzazione per l'attuazione dei Piani infraregionali approvati nel proprio ambito territoriale.
3. Il Piano infraregionale orienta l'attività di governo del territorio dei Comuni singoli o associati e delle Province; costituisce nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano territoriale regionale; costituisce assieme al Piano territoriale regionale il parametro per la verifica di conformità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. In assenza del Piano infraregionale valgono comunque le indicazioni del Piano territoriale regionale.
4. Il Piano infraregionale si basa sugli obiettivi e prestazioni assegnate dl Piano territoriale regionale e, per corrispondere alle finalità indicate nel comma precedente, esso contiene:
a) l'analisi e l'integrazione delle tendenze evolutive che interessano i settori e le diverse aree territoriali;
b) l'individuazione di ipotesi di sviluppo, da proporre quale obiettivo;
c) schemi di azioni strategiche.
5. I soggetti di cui al primo comma possono motivatamente proporre, mediante il Piano infraregionale, varianti al Piano territoriale regionale ed eventuali interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi di cui all'art. 7.
6. Qualoro la legislazione di settore preveda elaborazioni di Piani settoriali infraregionali, essi sono assunti nel relativo Piano infraregionale; se detti Piani settoriali contengono previsioni non compatibili con il suddetto Piano infraregionale, essi possono essere adottati come sue varianti e proposti come tali alla Giunta regionale.
7. La legge regionale di revisione della normativa sull'assetto e l'utilizzazione del territorio disciplinerà le modalità di raccordo fra il Piano infraregionale e le prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica.

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