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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 14
Comitato per la programmazione
1. Per l'elaborazione e l'attuazione degli strumenti indicati dall'articolo 2, la Regione si dota di un Comitato per la programmazione.
2. Con l'atto istitutivo del Comitato, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ne stabilisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. Del Comitato possono far parte anche esperti esterni. I compensi spettano solo ai componenti esterni e sono determinati dalle vigenti disposizioni legislative regionali in materia di compensi agli organi collegiali.
3. I pareri e le valutazioni espressi dal Comitato sono allegati alle proposte di legge e di atti amministrativi al momento della loro trasmissione al Consiglio regionale.

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