LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988
Art. 2
Strumenti della programmazione
1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e della legislazione attuativa, il Programma regionale di sviluppo(PRS), il Piano territoriale regionale (PTR) e il Bilancio pluriennale costituiscono gli strumenti fondamentali della programmazione regionale.