Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 3
Programma regionale di sviluppo
1. Il Programma regionale di sviluppo è adottato ed approvato secondo la procedura del presente articolo.
2. Il Programma regionale di sviluppo individua le azioni regionali nei diversi settori e si articola in programmi settoriali ed intersettoriali, nonchè in progetti per obiettivi determinati. A modifica di quanto previsto dall'art. 3, 4o comma, della LR 27 febbraio 1984, n. 6, i programmi e i progetti, ove definiti nei loro contenuti dall'art. 4 e seguenti della LR 12 dicembre 1985, n. 29, ed approvati nelle procedure ivi previste, assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa relativa nel bilancio pluriennale e annuale.
3. Al fine della predisposizione del Programma regionale di sviluppo la Giunta regionale promuove il coordinamento ed il concorso dei vari livelli istituzionali, nonchè l'apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali.
4. Il Programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
5. La proposta del Programma regionale di sviluppo può essere pubblicata nelle forme previste dall'art. 10 della LR 9 settembre 1987, n. 28 ed è inviata alle Province, al Circondario di Rimini, alle Comunità montane e alle Assemblee di Comuni per la programmazione che possono formulare proposte ed osservazioni.

Espandi Indice