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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Art. 6
Approvazione del Piano territoriale regionale
1. Al fine della predisposizione del Piano territoriale regionale la Giunta regionale promuove il coordinamento e il concorso dei vari livelli istituzionali nonchè l'apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali. Il piano territoriale regionale è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
2. Copia integrale del Piano territoriale regionale adottato è depositata, per novanta giorni consecutivi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo avviso di deposito, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nelle sedi delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini, delle Comunità montane, delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena, per la libera consultazione del pubblico.
3. Nel termine stabilito per il deposito, gli enti, le associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, i soggetti interessati dai vincoli di carattere generale o particolare, possono presentare osservazioni e proposte alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio regionale.
4. Decorso il termine di cui al secondo comma, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, decide sulle osservazioni e proposte pervenute e approva il Piano territoriale regionale.
5. Copia integrale del Piano territoriale regionale approvato è depositata presso la Segreteria della Giunta regionale e presso le altre sedi previste dal secondo comma per la libera consultazione. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il Piano territoriale regionale è efficace dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto al comma precedente. Nulla è innovato nelle regole che disciplinano gli effetti e la durata dei vincoli di inedificabilità e finalizzati all'espropriazione.
7. Le varianti al Pinao territoriale regionale sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; qualora esse contengano indicazioni di carattere vincolistico e di diretta incidenza sull'assetto territoriale urbanistico sono soggette ad approvazione secondo la procedura indicata nei precedenti commi.

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