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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 settembre 1988, n. 37

SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

INDICE

Art. 1 - Interventi regionali per il Polo scientifico e tecnologico di Bologna
Art. 2 - Promozione di attività di ricerca e progettazione
Art. 3 - Partecipazione regionale alla promozione del Polo scientifico e tecnologico di Bologna
Art. 4 - Norme finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interventi regionali per il Polo scientifico e tecnologico di Bologna
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con gli indirizzi definiti nel Programma regionale di sviluppo, effettua interventi volti a favorire la costituzione e lo sviluppo del Polo scientifico e tecnologico di Bologna; in tal senso attua interventi per la localizzazione di attività di ricerca e di trasferimento dell'innovazione e coordina i propri interventi volti a stabilire le più opportune forme di collegamento fra il Polo scientifico e tecnologico di Bologna e le altre strutture per la ricerca e l'innovazione presenti nel territorio regionale.
2. Le attività regionali riguardano in particolare:
- l'orientamento delle azioni di competenza regionale a favore delle imprese minori, artigiane e cooperative;
- la definizione di indirizzi volti al coordinamento delle azioni e degli interventi dell'ERVET (Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - spa) e delle iniziative da esso promosse;
- la realizzazione, nell'ambito delle proprie competenze, di forme di sostegno alle attività di ricerca e di trasferimento delle innovazioni;
- l'attivazione di rapporti con analoghe iniziative di carattere nazionale;
- il coordinamento degli interventi di carattere territoriale, urbanistico e infrastrutturale di competenza regionale.
3. Nello svolgere i propri interventi, la Regione coordina la propria azione con gli Enti locali interessati alla costituzione del Polo scientifico e tecnologico di Bologna.
Art. 2
Promozione di attività di ricerca e progettazione
1. Nell'ambito di apposite convenzioni con Società ed Enti di ricerca pubblici e privati, Enti locali, Università, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla realizzazione di ricerche, studi urbanistici e di fattibilità, progetti di primo insediamento di strutture di servizi e trasferimento dell'innovazione relativi al Polo scientifico e tecnologico di Bologna.
Art. 3
Partecipazione regionale alla promozione del Polo scientifico e tecnologico di Bologna
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni o di un consorzio per la promozione, la progettazione e la realizzazione del Polo scientifico e tecnologico di Bologna, sottoscrivendo a tal fine quote del capitale sociale fino ad un massimo di Lire 300.000.000.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della Società preveda la presenza nel Consiglio d'amministrazione di almeno un rappresentante regionale, nonché alla condizione che lo stesso statuto preveda tra gli scopi la promozione del Polo scientifico e tecnologico di Bologna e di tutte le iniziative a questo fine connesse.
Art. 4
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 3.000.000.000 nel biennio 1988-89, di cui Lire 1.500.000.000 a carico dell'anno 1988, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1988, secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n. 1 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e pluriennale 1988-1990 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio o di assestamento del bilancio stesso.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988 dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio 1988 e della presente legge, ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 settembre 1988

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