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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 38

INGRESSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLA "FINANZIARIA FIERE DI BOLOGNA" S.P.A.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ai sensi dell'art. 62 dello Statuto alla società per azioni "Finanziaria Fiere di Bologna" con sede in Bologna, costituita fra il Comune, la Provincia, la Camera di commercio industria e agricoltura di Bologna e l'Ente autonomo per le fiere di Bologna con atto del notaio Aldo Vico in Bologna in data 19 febbraio 1964 n. 45194 di repertorio registrato a Bologna - Atti pubblici il 10 marzo 1964 n. 13386 - avente per oggetto la progettazione, costruzione e gestione di immobili occorrenti per il quartiere fieristico e per le sue infrastrutture.
2. La partecipazione della Regione è finalizzata ai sensi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale sulla progettazione e sulla realizzazione del Polo scientifico e tecnologico, quale centro di valenza regionale deputato alla ricerca.
Art. 2
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare sessanta azioni della società "Finanziaria Fiere di Bologna" per un valore massimo complessivo di Lire 300.000.000.
Art. 3
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al precedente art. 1.
Art. 4
1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore regionale dallo stesso delegato allo scopo.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo statuto.
Art. 5
1. Spetta al Consiglio regionale provvedere alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società.
Art. 6
1. Agli oneri conseguenti alla sottoscrizione di una quota-parte del capitale sociale della "Finanziaria Fiere di Bologna" SpA ammontanti complessivamente a Lire 300.000.000 nell'esercizio 1988, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1988, secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio stesso.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988 dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio 1988 e della presente legge, ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 settembre 1988

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