LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 39
Attuazione del programma integrato mediterraneo per la Regione Emilia - Romagna
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988
Art. 3
1. Nel rispetto delle disposizioni del contratto di programma sottoscritto il 30 maggio 1988 dai rappresentanti della Commissione delle Comunità Europee, del Governo della Repubblica Italiana e della Regione Emilia - Romagna, la Regione adotta, quale autorità responsabile dell'attuazione del PIM i provvedimenti utili alla sua realizzazione.
2. Le misure del sottoprogramma " Turismo", di cui all'allegato A, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, del sottoprogramma " Industria, artigianato e servizi" nn. 1, 4, 7, i cui progetti sono già individuati quanto al beneficiario, alle opere, alla localizzazione, sono da considerarsi approvate come programma regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti. La Giunta regionale provvederà agli adempimenti successivi compresa la definizione delle modalità di pagamento.
3. Per le misure del sottoprogramma " Agricoltura" nn. 2, 3, 5, 6, 9, 11, del sottoprogramma " Turismo" n. 7, del sottoprogramma " Industria, artigianato e servizi" nn. 2, 3, 6, i cui progetti o azioni di intervento sono da individuare, il Consiglio regionale fissa i criteri di formazione del rispettivo programma regionale, compreso il termine di scadenza della presentazione delle domande. L'approvazione successiva del programma stabilirà inoltre le modalità di liquidazione dei contributi, anche in deroga alle vigenti disposizioni.