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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1988, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 4, CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 dell' 8 settembre 1988

INDICE

Art. 1 - Integrazioni dell'art. 8 " Contributi sugli interessi alle forme associative artigiane " della LR 27 gennaio 1986, n. 4
Art. 2 - Modifiche all'art. 9 " Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia " della LR 27 gennaio 1986, n. 4
Art. 3 - Disposizione finanziaria
Art. 4 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazioni dell'art. 8 " Contributi sugli interessi alle forme associative artigiane " della LR 27 gennaio 1986, n. 4
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 8 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 4 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Possono essere altresì ammessi a contributo i consorzi e le società consortili di secondo grado, assistiti dalla fidejussione dei consorzi regionali di garanzia costituiti ai sensi della LR 2 aprile 1977, n. 13 ".
Art. 2
Modifiche all'art. 9 " Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia " della LR 27 gennaio 1986, n. 4
1.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 9 della L. R. 27 gennaio 1986, n. 4 sono così sostituiti:
"2. L'importo dei contributi è determinato nella misura massima di Lire 25 milioni per ogni socio per l'esercizio 1988 e nella misura massima di Lire 10 milioni nei due esercizi successivi.
3. I suddetti contributi devono essere destinati unicamente alla concessione di garanzie alle cooperative associate e allocati in apposito fondo con la seguente denominazione ' Contributi della Regione Emilia - Romagna e di altri Enti pubblici e privati, donazioni, lasciti ed elargizionì.
4. Per il primo anno di intervento le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro il 31 ottobre 1988. Per gli esercizi successivi entro il 31 maggio di ogni anno ".
Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:
- per quanto riguarda la spesa derivante dall'attuazione degli intrventi previsti all'art. 1, con finanziamenti che sono previsti nel Cap. 21765 " Contributo una tantum sul pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dai consorzi e società consortili associati ai consorzi regionali di garanzia fidi di cui alla LR 2 aprile 1977, n. 13" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1988;
- per quanto riguarda l'attuazione degli interventi previsti all'art. 2, con i finanziamenti che sono previsti nel Cap. 21935 " Contributo ordinario ai consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1988.
2. Per gli esercizi successivi al 1988, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 4
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetii degli artt. 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 settembre 1988

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