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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 11 novembre 1988

Art. 4
1. Gli interventi in via sostitutiva, riservati dall'ottavo comma dell'art. 7, dal quinto comma dell'art. 9 e dall'ottavo comma dell'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n 47 Sito esterno al Presidente della Giunta regionale, sono delegati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge regionale alle Province, al Comitato dell'Imolese e del Cesenate, competenti per ambito territoriale, che li esercitano secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate in proposito dalla citata Legge 47/ 85 Sito esterno.
2. Gli enti suddetti, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, possono avvalersi del Servizio provinciale per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali della Regione Emilia - Romagna.
3. Gli elenchi compilati ai sensi del settimo comma dell'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno e i rapporti previsti nell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge sono inviati anche agli enti di cui al primo comma del presente articolo.

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