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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 11 novembre 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono variazioni essenziali rispetto alla concessione per gli effetti di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno:
a) i mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, qualora comportino il passaggio da uno ad altro dei raggruppamenti di categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) del primo comma dell'articolo 2;
b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato superiori a 300 mc, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
c) gli aumenti della superificie utile superiori a 100 mq;
d) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla cubatura, alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonchè rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;
e) le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica quando non attengano a fatti procedurali;
f) ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, palentologiche ed etnologiche, da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazioni territoriale od urbanistica, nonchè effettuato su immobili ricadenti in aree protette od in parchi istituiti in conformità a leggi nazionali o regionali.
Art. 2
1. In sede di predisposizione degli strumenti urbanistici i Comuni sono tenuti ad individuare le destinazioni d'uso degli immobili i cui mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche, sono subordinati a concessione fermo restando che la concessione è dovuta qualora il mutamento comporti il passaggio dall'uno all'altro dei seguenti raggruppamenti di categoria:
a) funzione abitativa;
b) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali; funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
c) funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
d) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
e) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
2. I Comuni in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici stabiliscono altresì quali mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche delle destinazioni d' uso di immobili all'interno dei raggruppamenti dei categorie di cui al precedente comma, sono subordinati al rilascio di autorizzazione, fermo restando che l'autorizzazione è comunque richiesta nel passaggio tra funzione direzionale, funzione commerciale, funzione di servizio di cui alla lettera b).
3. I Comuni possono provvedere, mediante deliberazioni soggette a mero controllo di legittimità ai sensi dell'art 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, ad integrare per quanto necessario le norme dei propri strumenti di pianificazione e le proprie disposizioni regolamentari, in conformità al primo comma del presente articolo, anche precisando le caratteristiche degli elementi ricompresi nelle categorie ivi indicate.
4. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. L'uso in atto può essere modificato solo per renderlo conforme alla destinazione d'uso stabilita dallo strumento urbanistico comunale vigente. Si ha mutamento d' uso quando si modifica l'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare per più del 30% della superficie utile dell'unità stessa o con modificazione superiore ai 20 mq per unità immobiliare.
Art. 3
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla Provincia o al Comitato circondariale di Rimini o all'Assemblea dei Comuni territorialmente competente - prima dell'approvazione - copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'articolo 25 della stessa legge, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al piano regolatore generale, peraltro limitate a:
1) rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree;
2) modifiche nella distribuzione delle destinazioni d' uso, che non incidano sull'entità delle stesse, ove questa sia prescritta;
3) riduzioni della dotazione di spazi pubblici o per attività collettive;
4) incrementi non superiori al 5% delle quantità edificatorie;
b) interessino beni e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno;
c) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;
d) prevedano interventi interessanti una superficie superiore a 30.000 mq ovvero aventi consistenza edificatoria superiore a 30.000 mc.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, può formulare, anche su motivata proposta dell'ente territorialmente competente di cui al primo comma, proprie osservazioni, sulle quali i Comuni sono tenuti ad esprimersi con motivazioni puntuali, circostanziate ed adeguate in sede di approvazione. Le osservazioni relative a strumenti urbanistici attuativi comportanti varianti al piano regolatore generale sono vincolanti.
3. Sono altresì trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i progetti di cui all'art. 6 della LR 9 marzo 1983, n. 11 che costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente nel Comune interessato.
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
5. Parimenti deve essere trasmessa per conoscenza, dopo l'approvazione, ai soggetti indicati dal primo comma, copia degli atti relativi a varianti al piano regolatore generale adottate ai sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 15 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, qualora rientrino nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma del presente articolo o comunque comportino modificazioni alla cartografia.
Art. 4
1. Gli interventi in via sostitutiva, riservati dall'ottavo comma dell'art. 7, dal quinto comma dell'art. 9 e dall'ottavo comma dell'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n 47 Sito esterno al Presidente della Giunta regionale, sono delegati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge regionale alle Province, al Comitato dell'Imolese e del Cesenate, competenti per ambito territoriale, che li esercitano secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate in proposito dalla citata Legge 47/ 85 Sito esterno.
2. Gli enti suddetti, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, possono avvalersi del Servizio provinciale per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali della Regione Emilia - Romagna.
3. Gli elenchi compilati ai sensi del settimo comma dell'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno e i rapporti previsti nell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge sono inviati anche agli enti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5
1.
L'articolo 5 della L. R. 24 marzo 1975, n. 18, come sostituito dall'art. 1 della L. R. 13 gennaio 1978, n. 5, è sostituito dal seguente:
" I compiti attribuiti agli Uffici tecnici erariali dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge, sono demandati alle Commissioni provinciali di cui al quarto comma dell'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno ed all'art. 8 della LR 13 gennaio 1978, n. 5. I compensi e i rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni di cui sopra sono disciplinati dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 6
1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità al piano territoriale paesistico regionale, approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 10 della LR 1 agosto 1978, n. 26 in applicazione dell'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno.
2. Le sanzioni per il ritardo o mancato versamento del contributo afferente la concessione sono determinate nella misura prevista al secondo comma dell'art. 3 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno.
3. Ai fini sanzionatori di cui al Capo 1 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno, nel caso di mutamenti dell'uso non connessi a trasformazioni fisiche, la demolizione e ripristino deve intendersi esclusivamente come rimozione dell'uso abusivamente posto in essere e ripristino dell'uso precedente, ovvero dell'uso stabilito od ammesso.
4. Tutti i pareri richiesti in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali sono resi inderogabilmente entro novanta giorni dalla richiesta all'ente preposto al parere, trascorsi i quali il parere del Comitato consultivo regionale sostituisce in tutto e per tutto detti pareri.
Art. 7
1. Fino all'entrata in vigore di nuove norme regionali. in materia di controllo della rispondenza delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie alla vigente disciplina e di sanzioni amministrative per le relative violazioni, si applicano le norme di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno e di cui alla presente legge.
2. L'art. 9 della LR 13 gennaio 1978, n. 5 e l'art. 52 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 novembre 1988

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