LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 14
Interventi di assistenza sanitaria e sociale
1. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, nonchè di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.
2. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale.
3. I nomadi residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta sono iscritti a cura dell'Unità sanitaria locale competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'art. 19 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 , secondo le procedure fissate dalla normative regionale.
4. Gli interventi di assistenza sociale sono resi ai nomadi secondo le disposizioni di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 e con le limitazioni previste per gli stranieri al terzo comma dell'art. 5 stessa legge.