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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Art. 14
Interventi di assistenza sanitaria e sociale
1. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, nonchè di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.
2. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale.
3. I nomadi residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta sono iscritti a cura dell'Unità sanitaria locale competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'art. 19 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno, secondo le procedure fissate dalla normative regionale.
4. Gli interventi di assistenza sociale sono resi ai nomadi secondo le disposizioni di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 e con le limitazioni previste per gli stranieri al terzo comma dell'art. 5 stessa legge.

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