Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Art. 15
Contributi
1. La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati:
a) fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibili per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree - sosta e delle aree di transito;
b) fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore a Lire 120 milioni per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree - sosta e della area di transito. I due contributi sono cumulabili.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d' intesa con le Amministrazioni interessate, elabora un programma che individua i fabbisogni per la realizzazione delle aree di sosta e di transito. Tale programma indica le priorità per l'assegnazione dei contributi.
3. Le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo, e la necessaria documentazione da produrre, sono indicate con provvedimento della Giunta regionale.
4. L'approvazione e il finanziamento delle opere, le modalità di finanziamento e le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi in conto capitale, previsti dal presente articolo, seguono le norme di cui alla LR 12 dicembre 1985, n. 29, concernente le norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali.
5. La medesima procedura, indicata dal terzo comma dell'art. 11 della LR 12 dicembre 1985, n. 29, è adottata anche quando le somme assegnate siano state utilizzate per la realizzazione di strutture, anche se pubbliche, diverse dalle aree - sosta e dalle aree di transito.

Espandi Indice