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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Art. 16
Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi
1. E' istituito il Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi. Il Comitato è composto da:
a) quattro membri designati dall'ANCI in rappresentanza dei Comuni della regione individuati fra quelli nei quali il nomadismo assume particolare rilevanza;
b) due membri designati dall'URPER in rappresentanza delle Province della Regione;
c) cinque membri designati dalle sezioni provinciali dell'Opera nomadi, dei quali due nomadi;
d) il Presidente della Consulta immigrazione e emigrazione.
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente o da un suo delegato. L'Assessore riferisce periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. Tuttavia essi continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei successivi. Ai componenti del Comitato spettano i compensi e i rimborsi per le spese di viaggio previsti dalle leggi regionali in materia per gli organi collegiali.

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