LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988
Art. 3
Promozione culturale
1. Le iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 2 consistono in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della cultura del popolo nomade nelle molteplici forme espressive allo scopo di approfondirne e diffonderne la conoscenza.
2. Tali iniziative sono finanziate secondo le modalità di cui alla LR 10 aprile 1986, n. 9 (concernente norme in materia di promozione culturale).