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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1988, n. 47

NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 25 novembre 1988

Art. 4
Aree - sosta
1. Le aree - sosta vengono realizzate dai Comuni singoli o associati.
2. Le aree - sosta devono comprendere un numero massimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq ciascuna al netto dei servizi. L'area - sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani.
3. L'ubicazione dell'area di sosta deve essere individuata sentite le rappresentanze locali dei nomadi in modo da evitare qualsiasi norma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.
4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D ai sensi degli articoli 13 e 39 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 (concernente tutela ed uso del territorio) e successive modifiche. L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta, aree con diversa classificaizone dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della LR n. 47/ 1978 e successive modifiche con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.
5. Per l'impianto delle aree - sosta si fa riferimento, per quanto possibile, alle norme di cui alla LR 7 gennaio 1985, n. 1 (concernente complessi turistici all'aria aperta).
6. Per la determinazione degli spazi pubblici e di uso pubblico si fa riferimento al n. 5) del secondo comma dell'art. 5 della LR n. 1/ 1985.
7. Ai fini della presente legge, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area - sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade e come tale è tutelato.

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